Decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 16 febbraio 2008 (*).  

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione
Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative nell'anno 2008.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2008, n. 19, recante scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

        Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2008, n. 20, recante convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

        Vista la normativa vigente in materia elettorale;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di consentire lo svolgimento del turno annuale ordinario delle elezioni amministrative nell'anno 2008 contestualmente alle elezioni politiche, nonché di garantire l'esercizio del voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o di missioni internazionali;

        Ritenuta, inoltre, la necessità ed urgenza di adottare misure per la funzionalità del procedimento elettorale, anche per quanto concerne il procedimento di scrutinio del voto degli elettori italiani residenti all'estero, nonché di consentire l'accesso agli uffici elettorali di sezione ad osservatori elettorali della Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE);

        Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 14 e del 15 febbraio 2008;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, degli affari esteri, della giustizia, della difesa e dell'economia e delle finanze;


(*)  Si veda altresì l'Errata corrige pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008.

Pag. 10-11
emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 4.
(Esonero dalle sottoscrizioni delle liste).

Articolo 4.
(Esonero dalle sottoscrizioni delle liste).

        1. Per le elezioni politiche nell'anno 2008, in deroga ai primi due periodi del comma 2 dell'articolo 18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, ed ai primi due periodi del comma 3 dell'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, nessuna sottoscrizione è richiesta per le liste rappresentative di partiti o gruppi politici presenti in una delle due Camere con almeno due componenti di essa, ovvero presenti con due componenti al Parlamento europeo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale rappresentatività è attestata, al momento della presentazione delle liste, dalle dichiarazioni

        Identico.


Pag. 26-27
dei presidenti o segretari nazionali dei suddetti partiti o gruppi politici ovvero dei legali rappresentanti dei medesimi.